Il Governo chiarisce con la circolare n. 2/D alcuni punti del decreto 35/2013 che ha previsto la sospensione della rata IMU di giugno 2013. La direzione generale del ministero dell’Economia ha specificato le modalità di pagamento della prima rata del 2013, facendo luce su alcuni punti oscuri del decreto inerenti le detrazioni 2012, prima che si appresti a convertire il testo in legge.
La circolare ha stabilito che nel caso di “abitazioni assimilate” si determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale  e le sue pertinenze, quindi vale anche la sospensione della rata IMU.
L’agevolazione si applica sia alle abitazioni la cui assimilazione sia avvenuta nel 2013, sia a quelle assimilate nell’anno 2012 e che non hanno subito modifiche nel corso dell’anno 2013. I dubbi erano sorti da una difficile interpretazione del decreto legge 35/2013 emanato nei giorni scorsi dal Governo: molte erano state le proteste e la richiesta di chiarimenti da parte di tutte le associazioni di categoria e dei sindacati, che temevano che la sospensione della rata IMU non valesse per le abitazioni degli anziani ricoverati in case di riposo e per i residenti all’estero.
La circolare n. 2/D ha inoltre specificato che la sospensione della rata IMU èapplicata anche al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale, perchè esso ètitolare del diritto di abitazione . Chi non paga l’Imu a giugno 2013 èanche l’altro coniuge, quello non assegnatario, che ha lo stesso diritto di vedere riconosciuta la sospensione della rata IMU per l’immobile che ha adibito ad abitazione principale.
Un ulteriore chiarimento riguarda gli immobili inquadrati nella categoria catastale D, il cui calcolo della rata IMU deve tenere conto che il fattore di moltiplicazione viene elevato a 65. Non tutti gli immobili di categoria D sono perಠsoggetti a questo: quelli appartenenti alla categoria D/5 non saranno soggetti a questo metodo di calcolo. Ricordiamo che gli immobili di categoria D/5 sono gli istituti di credito, cambio e assicurazione.